All'onere derivante dalla presente legge si fara' fronte mediante riduzione del capitolo 535 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio 1955-56. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Testo vigente dal 24 dicembre 1955
