La commisurazione del contributo a titolo di solidarieta' nazionale, di cui all'articolo 38 dello statuto della Regione siciliana, stabilita con l'articolo 1 della legge 27 giugno 1962, n. 886, nell'80 per cento del gettito delle imposte di fabbricazione riscosse nella regione stessa in ciascun anno finanziario, e' prorogata per l'ulteriore periodo 1 luglio 1966-31 dicembre 1971.

Testo vigente dal 23 marzo 1968

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urn:nir:stato:legge:1968-03-06;192~art1 · fonte su Normattiva