Il contributo di cui all'articolo 1 viene versato alla regione nell'anno successivo a quello cui si riferisce, sulla base del totale dei versamenti in conto competenza e residui effettuati in ciascun anno nelle sezioni di tesoreria provinciale dell'isola a titolo di imposte di fabbricazione.

Testo vigente dal 20 agosto 1984

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urn:nir:stato:legge:1984-08-13;470~art3 · fonte su Normattiva