Con decorrenza dal periodo di imposta in corso al 1 gennaio 1986: l'aliquota dell'imposta locale sui redditi e' stabilita nella misura unica del 16,2 per cento e il relativo gettito, al netto di un ammontare pari al 12,6 per cento dei versamenti effettuati nell'ambito della Regione siciliana attribuito direttamente alla Regione stessa dalle Sezioni di tesoreria provinciali dello Stato, rimane acquisito al bilancio dello Stato; il versamento d'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi previsto dalla legge 23 marzo 1977, n. 97, e dal decreto-legge 23 dicembre 1977, n. 936, convertito, con modificazioni, nella legge 23 febbraio 1978, n. 38, deve essere effettuato nella misura del 92 per cento. Il versamento d'acconto dell'imposta locale sui redditi, dovuto per il periodo di imposta in corso alla data del 1 gennaio 1986, deve essere effettuato per un ammontare complessivo pari al 92 per cento dell'imposta locale sui redditi e della addizionale straordinaria a tale imposta, istituita dall'articolo 4 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 787, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982, n. 52, relative al periodo di imposta precedente. A decorrere dal 1° gennaio 1986: la ritenuta di cui al primo comma dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, applicabile sugli interessi, premi ed altri frutti di obbligazioni e titoli similari emessi anteriormente al 1 gennaio 1984, nelle misure del 10 e del 20 per cento, e' elevata, rispettivamente, al 10,8 e al 21,6 per cento; la ritenuta di cui al penultimo comma dell'articolo 27 dello stesso decreto e' elevata al 32,4 per cento; la misura della tassa erariale di cui all'articolo 5, trentunesimo comma, del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1983, n. 53, e' pari a quella stabilita per l'anno 1985. I proventi derivanti dagli aumenti disposti con l'articolo 2 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 787, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982, n. 52, continuano ad essere riservati all'Erario dello Stato e l'ammontare di tali aumenti continua a non influire su quello della corrispondente tassa regionale. Coloro che, anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, hanno versato il tributo per periodi fissi dell'anno 1986 in misura inferiore, debbono corrispondere l'integrazione relativa a tali periodi nei termini e con le modalita' che saranno stabiliti con decreto del Ministro delle finanze. 410

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

4

La Corte Costituzionale, con sentenza 25 febbraio-2 marzo 1987, n. 61 (in G.U. 1a s.s. 11/3/1987, n. 11) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del terzo comma, secondo capoverso, seconda parte, del presente articolo "nella parte in cui dispone che i proventi derivanti dagli aumenti disposti con l'art. 2 del D.L. 22 dicembre 1981, n. 787, convertito con modificazioni nella legge 26 febbraio 1982, n. 52 continuano ad essere riservati all'Erario dello Stato".

L. 11 marzo 1988, n.67

10

La L. 11 marzo 1988, n.67 ha disposto (con l'art.8 comma 2) che"La tassa erariale automobilistica, nella misura risultante dall'applicazione dell'articolo 3, comma 3, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e' aumentata del 25 per cento."

Testo vigente dal 14 marzo 1988

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Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 61/1987

    Ha colpito questo articolo
    2 marzo 1987

    Ai sensi dell'art. 2 del d.P.R. n. 1074 del 1965 (contenente Norme di attuazione dello Statuto siciliano) spettano alla Regione siciliana, oltre le entrate da essa direttamente deliberate, tutte le entrate tributarie erariali riscosse nell'ambito del suo territorio, dirette o indirette, comunque denominate, "ad eccezione delle nuove entrate tributarie, il cui gettito sia destinato con apposite leggi alla copertura degli oneri diretti a soddisfare particolari finalita` contingenti o continuative dello Stato specificate nelle leggi medesime". Pertanto, in quanto privo della clausola di destinazione, ovvero dell'espressa indicazione delle finalita` alle quali e` destinato il tributo previsto, contrasta con gli artt. 36 dello Statuto speciale siciliano (r.d.l. 15 maggio 1946, n. 455) e 2, primo comma, del d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, ed e` costituzionalmente illegittimo l'art. 3, terzo comma, secondo capoverso, seconda parte, della L. 28 febbraio 1986, n. 41, nella parte in cui dispone che i proventi derivanti dagli aumenti alla tassa di circolazione sugli autoveicoli e autoscafi, disposti con l'art. 2 del d.l. 22 dicembre 1981, n. 787 (convertito con modificazioni nella legge 26 febbraio 1982, n. 52) sono riservati all'erario. - S.nn. 75/1967; 47/1968; 49/1972.

    Art. 3 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1986) · Art. 35 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1986)

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1986-02-28;41~art3 · fonte su Normattiva