Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 26 novembre 1973 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →

Il contributo di cui all'articolo 1 viene versato alla Regione nell'anno successivo a quello cui si riferisce, sulla base del totale dei versamenti in conto competenza e residui effettuati in ciascun anno nelle sezioni di tesoreria provinciale dell'Isola a titolo di imposte di fabbricazione.

Testo in vigore dal 26 novembre 1973 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1973-11-01;735~art3 · fonte del testo