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Il contributo di cui all'articolo 1 viene versato alla regione nell'anno successivo a quello cui si riferisce, sulla base del totale dei versamenti in conto competenza e residui effettuati in ciascun anno nelle sezioni di tesoreria provinciale dell'Isola a titolo di imposte di fabbricazione.
Testo in vigore dal 17 maggio 1978 al 22 dicembre 2008
