Provvedimenti finanziari per l'attuazione delle Regioni a statuto ordinario

Art. 7 — Attribuzione del gettito di tributi erariali

Fino all'attuazione della riforma tributaria, il gettito delle imposte erariali sul reddito dominicale e agrario dei terreni e sul reddito dei fabbricati attribuito a ciascuna Regione e' quello relativo agli immobili situati nel rispettivo territorio. I ricevitori provinciali ne effettuano il versamento nei termini stabiliti dalla legge per il versamento di detti tributi erariali. Restano a carico della Regione i rimborsi effettuati per qualsiasi causa. A decorrere dalla data di cui all'ultimo comma dell'articolo 16 e fino al 31 dicembre dell'anno successivo, il gettito delle imposte di cui al primo comma, o di quella ad esse corrispondente in base ai provvedimenti di attuazione della riforma tributaria, e' attribuito alle Regioni nella misura del 50 per cento.

Testo vigente dal 22 maggio 1970

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urn:nir:stato:legge:1970-05-16;281~art7 · fonte su Normattiva