La devoluzione alla regione Valle d'Aosta delle quote di proventi erariali indicati nei precedenti articoli viene effettuata al netto delle quote devolute ad altri enti ed istituti. Nel relativo ammontare sono comprese anche le entrate afferenti all'ambito regionale ed affluite, per esigenze amministrative, dal territorio della regione stessa ad uffici situati fuori del territorio medesimo. ((La direzione regionale dell'Agenzia delle entrate)) di Aosta provvedera' mensilmente, mediante ordinativi su ordini di accreditamento emessi senza limiti di importo, a corrispondere alla regione Valle d'Aosta le quote dei proventi ad essa spettanti a norma degli articoli 2 e 3 e del primo comma dell'articolo 4 della presente legge sulla base dei versamenti in conto competenza e residui effettuati nella coesistente sezione di tesoreria provinciale dello Stato ((,nonche' mediante altre strutture preposte, ai sensi della legislazione vigente, alla contabilizzazione dei versamenti effettuati)) e dei versamenti di cui al secondo comma. ((Le quote di cui all'articolo 3, comma 2, sono versate alla regione dal Ministero dell'economia e delle finanze a titolo di acconto con periodicita' trimestrale, entro il primo mese di ciascun trimestre. Per le quote dei proventi spettanti ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettere d) ed e), si provvede mediante ordinativi quadrimestrali.)) ((La direzione regionale dell'Agenzia delle entrate)) provvedera' altresi' a corrispondere annualmente alla regione Valle d'Aosta, mediante ordinativi su ordini di accreditamento emessi senza limiti di importo, ((il gettito di cui all'articolo 4, comma 2, lettere a) e b))), determinato con le modalita' ivi indicate. ((Le tasse automobilistiche di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, e successive modificazioni, sono riscosse, ai sensi della normativa vigente, direttamente dalla regione alla quale spetta l'intero gettito.)) 1

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 3 febbraio 2011, n. 12

1

Il D.Lgs. 3 febbraio 2011, n. 12 ha disposto (con l'art. 10, comma 1) che "Le disposizioni di cui alla presente legge hanno effetto dal 1° gennaio 2011".

Testo vigente dal 15 marzo 2011

Versioni nel tempoStampa / PDF

Corte costituzionale

L’articolo non è mai stato in discussione davanti alla Corte: è servito da metro per giudicarne altri.

  • Ordinanza n. 138/2016

    Parametro
    10 giugno 2016

    riuniti i giudizi, dichiara estinti i processi. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 maggio 2016. F.to: Paolo GROSSI, Presidente Aldo CAROSI, Redattore Roberto MILANA, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 10 giugno 2016. Il Direttore della Cancelleria F.to: Roberto MILANA

    Art. 117 cost. · Art. 119 cost. · Art. 3 cost. · Art. 5 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 5/2016

    Parametro
    14 gennaio 2016

    riservata a separate pronunce la decisione delle altre questioni di legittimità costituzionale promosse con i ricorsi indicati in epigrafe; riuniti i giudizi, dichiara estinti i processi. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 dicembre 2015. F.to: Alessandro CRISCUOLO, Presidente Aldo CAROSI, Redattore Gabriella Paola MELATTI,…

    Art. 117 cost. · Art. 119 cost. · Art. 5 cost. · Art. 120 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1981-11-26;690~art5 · fonte su Normattiva