[1]La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

[2]IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

[3]PROMULGA la seguente legge:

[4]Art 1.

[5]E' autorizzata per l'esercizio finanziario 1950-51, la concessione dei seguenti contributi: lire 4.000.000 a favore dell'Associazione nazionale per soccorrere i missionari italiani (Italica Gens); lire 2.000.000 a favore dell'Istituto per l'Oriente; lire 2.000.000 a favore della Scuola archeologica di Atene e Missioni scientifiche nel Levante.

Testo vigente dal 21 gennaio 1952

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urn:nir:stato:legge:1951-12-13;1579~art1 · fonte del testo