[1]La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
[2]IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
[3]PROMULGA la seguente legge:
[4]Art 1.
[5]E' autorizzata per l'esercizio finanziario 1950-51, la concessione dei seguenti contributi: lire 4.000.000 a favore dell'Associazione nazionale per soccorrere i missionari italiani (Italica Gens); lire 2.000.000 a favore dell'Istituto per l'Oriente; lire 2.000.000 a favore della Scuola archeologica di Atene e Missioni scientifiche nel Levante.
Testo vigente dal 21 gennaio 1952
