All'onere di lire 10.000.000 (dieci milioni), derivante dall'applicazione della presente legge, si fara' fronte, per l'esercizio finanziario 1959-60, con una aliquota delle maggiori entrate di cui alla legge 21 luglio 1960, n. 722, e per l'esercizio 1960-61 a carico del fondo iscritto nel bilancio del Ministero del tesoro per provvedere ad oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con proprio decreto, alla occorrente variazione di bilancio.

Testo vigente dal 11 aprile 1961

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urn:nir:stato:legge:1961-02-28;199~art2 · fonte del testo