A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, le somme dovute da enti non statali e da privati per i servizi a richiesta ai sensi dell'articolo 2 della legge 29 marzo 1952, n. 337, e degli articoli 1 e 2 della legge 27 dicembre 1953, n. 963, sono versate al bilancio dello Stato in conto entrate eventuali del Tesoro. Ai militari dell'Arma dei carabinieri e del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza che svolgono i servizi di cui al precedente comma fuori dell'ordinaria residenza spettano i soprassoldi e le indennita' previsti, rispettivamente, dall'articolo 2, lettere b) e c), della legge 29 marzo 1952, n. 337, e dall'articolo 1, lettere c) e d), della legge 27 dicembre 1953, n. 963. La differenza tra le somme affluite in Tesoreria ai sensi del primo comma del presente articolo e la spesa relativa alla corresponsione dei soprassoldi ed indennita' di cui al precedente comma per i servizi svolti fuori dell'ordinaria residenza e' assegnata con decreto del Ministro per il tesoro a favore di appositi capitoli degli stati di previsione della spesa dei Ministeri competenti, per essere destinata all'assistenza degli orfani dei militari dell'Arma dei carabinieri e del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza per il tramite delle apposite opere nazionali di assistenza.
Testo vigente dal 30 ottobre 1973
