I proventi delle visite medico-fiscali eseguite da ufficiali medici, ai sensi dell'articolo 5 della legge 1° marzo 1965, n. 122, nonche' quelli dovuti da enti mutualistici e assicurativi per i ricoveri a loro carico in ospedali militari ed infermerie autonome o presidiarie, sono versati integralmente al bilancio dello Stato in conto entrate eventuali del Tesoro. Per le visite medico-fiscali, a carico di privati, agli ufficiali medici sono dovuti i compensi nelle misure previste dall'articolo 5 della citata legge 1° marzo 1965, n. 122. Sono abrogati il secondo comma dell'articolo 6 della legge 1° marzo 1965, n. 122, ed il relativo decreto ministeriale di attuazione 13 ottobre 1965.
Testo vigente dal 30 ottobre 1973
