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Dopo l'articolo 7 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 ottobre 1947, n. 1152, e' inserito il seguente: "Art. 7-bis. - 1. Per i corpi dell'arma di cavalleria, per i reggimenti carri e per il reggimento artiglieria a cavallo in luogo della bandiera di cui all'articolo 1 e' adottato uno stendardo, avente composizione e caratteristiche analoghe a quelle della bandiera, ad eccezione della lunghezza dell'asta, pari a centimetri 138, e delle dimensioni del drappo, pari a centimetri 60 per lato, suddiviso in bande verticali dai colori verde, bianco e rosso, della larghezza ciascuna di centimetri 20".

Testo in vigore dal 11 agosto 1999 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1999-08-02;276~art2 · fonte del testo