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All'articolo 2 sono aggiunti i paragrafi e il comma di cui appresso: "f) siano stati catturati e deportati in Germania o in territori controllati dai tedeschi dopo l'8 settembre 1943 e la deportazione si sia protratta per un periodo non inferiore a cinque mesi. Inoltre gli interessati: se ufficiali, durante il periodo di deportazione non devono aver prestato alcuna attivita' o dato alcuna adesione ai nazi-fascisti e devono aver riportato favorevole giudizio dalle apposite commissioni all'atto del loro rientro in patria; se sottufficiali, graduati o militari di truppa, o se appartenenti ad una delle altre categorie di cui all'articolo 1, non devono avere prestato lavoro su invito dei nazi-fascisti; "g) siano stati trattenuti in campo di concentramento dai nipponici dopo l'8 settembre 1943 e l'internamento si sia protratto per un periodo non inferiore a cinque mesi. Inoltre gli interessati debbono aver ottenuto all'atto del loro rientro in patria favorevole giudizio da parte delle apposite commissioni. Il periodo minimo di cinque mesi non e' richiesto per coloro che durante la deportazione o l'internamento abbiano riportato ferite o mutilazioni o contratto infermita' per la quale sia stato loro riconosciuto il diritto a pensione di guerra".

Testo in vigore dal 26 luglio 1951 al 9 ottobre 2010

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urn:nir:stato:legge:1951-05-04;571~art2 · fonte del testo