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Fra il secondo e terzo comma dell'art. 4 e' inserito il seguente: "Per tutto il periodo di deportazione in Germania o territori controllati dai tedeschi e per tutto il periodo d'internamento in Giappone o territori controllati dai nipponici non puo' essere conferita piu' di una croce al merito di guerra".
Testo in vigore dal 26 luglio 1951 al 9 ottobre 2010
