La domanda per l'applicazione dei benefici di cui agli articoli precedenti deve essere presentata al Ministero del tesoro nel termine di 180 giorni dalla data di entrata: in vigore della presente legge. Sono valide le domande gia' presentate all'Amministrazione. A corredo delle domande dovranno essere prodotte:
- a)una descrizione particolareggiata dei beni e la indicazione dei diritti;
- b)ogni documentazione comprovante la proprieta' e la sorte dei beni stessi ed ogni utile elemento per l'accertamento e la determinazione dei diritti suddetti. La documentazione di cui sopra potra' essere integrata da atti di notorieta' redatti secondo le disposizioni di legge vigenti.
Testo vigente dal 17 dicembre 1971
