Ai prestiti quinquennali che saranno concessi con le anticipazioni di cui all'art. 1, si applica lo stesso saggio di interesse dei prestiti che saranno concessi con le disponibilita' del "Fondo garanzia cessioni".
Testo vigente dal 14 giugno 1950
Ai prestiti quinquennali che saranno concessi con le anticipazioni di cui all'art. 1, si applica lo stesso saggio di interesse dei prestiti che saranno concessi con le disponibilita' del "Fondo garanzia cessioni".
Testo vigente dal 14 giugno 1950
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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:legge:1950-05-09;316~art2 · fonte del testo