Le somme che alla fine di ogni esercizio finanziario risulteranno somministrate per le anticipazioni di cui all'art. 1, saranno ammortizzate in cinque annualita' costanti, comprensive di capitale ed interesse, con imputazione a due appositi capitoli del bilancio della entrata da istituirsi, rispettivamente, per la quota capitale e per la quota interessi. L'ammortamento avra' inizio dal 1 luglio dell'anno successivo ed il versamento di ogni annualita' dovra' essere eseguito entro il mese di luglio.
Testo vigente dal 14 giugno 1950
