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Il Ministro per la pubblica istruzione ha facolta' di concedere contributi a Comuni che, intendono adibire ad uso di scuola elementare rurale costruzioni di loro proprieta', ne facciano richiesta per sopperire a spese di adattamento. Nello stabilire in quali casi ed in quale misura il contributo vada erogato, si tiene conto della rispondenza allo scopo degli adattamenti previsti e della relativa spesa, delle necessita' delle finanze comunali e dello stato della zona, in rapporto alle esigenze dell'assolvimento dell'obbligo scolastico.

Testo in vigore dal 30 dicembre 1957 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1957-12-17;1229~art1 · fonte del testo