Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 5 marzo 1957 al 31 marzo 1963. Leggi il testo vigente →

A partire dall'esercizio finanziario 1957-58 e' stanziata, nel bilancio del Ministero di grazia e giustizia, la somma annua di L. 1.000.000.000 per la concessione di contributi integrativi a favore dei Comuni che, ai sensi della legge 25 giugno 1956, n. 702, siano stati autorizzati ad eseguire costruzioni, ricostruzioni, sopraelevazioni, ampliamenti o restauri di edifici giudiziari cedendo parte del contributo che lo Stato corrisponde annualmente per il servizio dei locali giudiziari.

Testo in vigore dal 5 marzo 1957 al 31 marzo 1963

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1957-02-15;26~art1 · fonte del testo