Lo stanziamento di cui all'articolo 1 della legge 15 febbraio 1957, n. 26, all'articolo 2 della legge 18 febbraio 1963, n. 208, ed all'articolo 1 della legge 15 maggio 1967, n. 375, e' aumentato come segue: Esercizio finanziario Milioni 1972....................... 500 1973....................... 1.000 1974....................... 2.000 1975....................... 3.000 dal 1976 al 1990.................... 4.000 Per gli anni successivi e' disposto uno stanziamento nella misura seguente: Esercizio finanziario Milioni 1991....................... 4.000 1992....................... 3.500 1993....................... 3.000 1994....................... 2.000 1995....................... 1.000

Testo vigente dal 12 giugno 1973

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urn:nir:stato:legge:1973-05-11;271~art1 · fonte su Normattiva