Il limite d'impegno a carico del Ministero dei lavori pubblici per contributi da erogare in base alla legge 30 maggio 1965, n. 574, e 5 febbraio 1968, n. 82, sulle spese previste dal programma di intervento di cui all'articolo 1 della presente legge, e' fissato, per gli anni finanziari 1969 e 1970 in lire 3 miliardi annui. Il finanziamento previsto dal precedente comma e' in aggiunta ai normali stanziamenti autorizzati ai sensi della legge 3 agosto 1949, n. 589. Le annualita' occorrenti per il pagamento dei contributi trentacinquennali di cui all'articolo 2 della legge 30 maggio 1965, n. 574, ed all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1968, n. 82, saranno stanziate nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici.

Testo vigente dal 21 luglio 1969

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urn:nir:stato:legge:1969-06-20;383~art2 · fonte su Normattiva