Il Ministro per i lavori pubblici e' autorizzato a concedere i contributi, in attuazione del programma di cui all'articolo 1 della presente legge, in base alle disposizioni contenute nelle leggi 30 maggio 1965, n. 574, e 5 febbraio 1968, n. 82. Tali disposizioni si applicano in pendenza dell'approvazione del piano nazionale ospedaliero di cui alla legge 12 febbraio 1968, n. 132, e fino a quando non saranno istituite le regioni a statuto ordinario. Intervenuta la approvazione del piano nazionale ospedaliero transitorio di cui all'articolo 61 della legge 12 febbraio 1968, n. 132, la concessione di contributi e' subordinata alla ottemperanza delle statuizioni contenute nel piano stesso.
Testo vigente dal 21 luglio 1969
