Il Ministro per i lavori pubblici e' autorizzato a concedere i contributi, in attuazione del programma di cui all'articolo 1 della presente legge, in base alle disposizioni contenute nelle leggi 30 maggio 1965, n. 574, e 5 febbraio 1968, n. 82. Tali disposizioni si applicano in pendenza dell'approvazione del piano nazionale ospedaliero di cui alla legge 12 febbraio 1968, n. 132, e fino a quando non saranno istituite le regioni a statuto ordinario. Intervenuta la approvazione del piano nazionale ospedaliero transitorio di cui all'articolo 61 della legge 12 febbraio 1968, n. 132, la concessione di contributi e' subordinata alla ottemperanza delle statuizioni contenute nel piano stesso.

Testo vigente dal 21 luglio 1969

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1969-06-20;383~art3 · fonte su Normattiva