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Il Ministro per la sanita', con proprio decreto, determina il numero del personale addetto al centro studi. Di concerto con i Ministri competenti, puo' destinarvi anche personale appartenente ad amministrazioni diverse dall'amministrazione della sanita'. Il Ministro per la sanita' puo' affidare l'esecuzione di particolari indagini o studi ad istituti universitari, ad enti pubblici oppure a societa' ed associazioni non riconosciute, con i quali puo' stipulare apposite convenzioni. Puo', inoltre, con propri decreti, conferire incarichi di studio, indagini e ricerche ad esperti anche estranei all'amministrazione statale, in deroga alle norme di cui all'articolo 380 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. Le misure dei compensi per gli incarichi previsti dai commi precedenti sono determinate con decreto del Ministro per la sanita' di concerto con il Ministro per il tesoro. Il Ministro per la sanita' puo' provvedere alla pubblicazione e alla diffusione dei risultati degli studi e delle sperimentazioni eseguite sia in Italia che all'estero nella materie affidate alla collaborazione tecnica del centrostudi.
Testo in vigore dal 21 luglio 1969 al 5 settembre 1978
