Art. 16 — Personale comandato o collocamento fuori ruolo
Per le esigenze degli Istituti e dei servizi della Direzione generale, compreso il funzionamento della segreteria tecnica di cui al comma 2 dell'articolo 5, il Ministero puo' avvalersi, in posizione di comando o collocamento fuori ruolo, di personale dipendente da altre Amministrazioni dello Stato, da universita' e da enti pubblici non economici, che sia in possesso di specifiche qualifiche e titoli rispondenti alle finalita' della presente legge, in numero non superiore a cinque per il servizio al Ministero e dieci per il servizio all'estero. Al personale di cui al comma 1 da destinare all'estero si applicano le procedure ed il trattamento economico di cui all'articolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni; esso si aggiunge al personale previsto dal predetto articolo 168.
Testo vigente dal 29 dicembre 1990
