All'onere di lire 3.700 milioni derivante dall'applicazione della presente legge si provvedera' con le entrate di cui al precedente articolo. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Testo vigente dal 24 novembre 1969

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urn:nir:stato:legge:1969-11-07;812~art4 · fonte del testo