All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 800 milioni per l'anno 1991 e in lire 950 milioni a decorrere dall'anno 1992, si fa fronte mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione dell'articolo 5. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Testo vigente dal 1 luglio 1991

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urn:nir:stato:legge:1991-06-21;192~art6 · fonte su Normattiva