Art. 34
All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 130.000.00 annue si provvedera' con l'aumento della somma fissa prevista dal precedente articolo 32. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.
Testo vigente dal 27 giugno 1962
