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Le spese e i contributi autorizzati con gli articoli precedenti, graveranno sullo stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione. Alla copertura della spesa di complessive L. 10.000.000 derivante dalla presente legge a carico del bilancio dell'esercizio 1950-51, verra' provveduto mediante riduzione di pari importo dello stanziamento del capitolo 458 dello Stato di previsione del Ministero del tesoro, per l'esercizio suddetto. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni in bilancio.
Testo in vigore dal 11 marzo 1952 al 16 dicembre 2010
