Il Governo della Repubblica e' ulteriormente delegato ad emanare, entro due anni dalla scadenza del termine previsto dall'articolo 1, testi unici nei quali siano raccolte e coordinate sistematicamente le disposizioni doganali che saranno vigenti alla detta scadenza, escluse quelle concernenti il regime daziario stabilito dalla tariffa dei dazi di importazione, apportando alle disposizioni stesse le modifiche necessarie per attuare l'accennato coordinamento.

Testo vigente dal 10 febbraio 1968

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urn:nir:stato:legge:1968-01-23;29~art3 · fonte su Normattiva