Le norme di cui all'articolo 1 e 3 saranno emanate ai sensi dell'articolo 76 della Costituzione, mediante decreti del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per la grazia e giustizia, per il bilancio e la programmazione economica, per il tesoro, per l'agricoltura e le foreste, per i trasporti e l'aviazione civile, per l'industria, il commercio e l'artigianato, per il commercio con l'estero, per la marina mercantile, per il turismo e lo spettacolo, e per le poste e le telecomunicazioni, sentito il parere del Consiglio di Stato, ed udito il parere della commissione parlamentare istituita a norma dell'articolo 4 della legge 1 febbraio 1965, n. 13.

Testo vigente dal 10 febbraio 1968

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urn:nir:stato:legge:1968-01-23;29~art4 · fonte su Normattiva