[1]Nella prima applicazione della presente legge, la Commissione di cui all'art. 6 e' costituita soltanto dalle persone di cui alle lettere a), b), e c dello stesso articolo.

[2]La presente legge, munita del Sigillo dello Stato, sara' inerta nella Raccolta ufficiale delle leggi dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[3]Data a Roma, addi' 16 novembre 1950

[4]EINAUDI

[5]DE GASPERI - GONELLA Visto, il Guardasigilli: SEGNI

Testo vigente dal 17 gennaio 1951

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urn:nir:stato:legge:1950-11-16;1093~art10 · fonte del testo