Art. 6
[1]La vigilanza per l'applicazione della presente legge e' esercitata dall'Ispettorato del lavoro.
[2]La presente legge, munita, del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a Roma, addi' 5 gennaio 1953
[4]EINAUDI
[5]DE GASPERI - RUBINACCI Visto, il Guardasigilli: ZOLI
Testo vigente dal 27 gennaio 1953
