Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1964
Confronto con la versione in vigore dal 26 marzo 1964 al 16 dicembre 2010. 80 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: L'Unione italiana ciechi destinera' le licenze di cui all'articolo precedente esclusivamente ai ciechi provvisti dei requisiti per l'esercizio della rivendita, attraverso una graduatoria degli aventi diritto, con preferenza ai ciechi civili. L'accertamento dei requisiti verra' preventivamente compiuto dagli organi dell'Unione italiana ciechi. Ai ciechi assegnatari e' fatto obbligo di gestire le edicole o posti di vendita, direttamente o con l'assistenza di congiunti o affini di primo grado. La violazione della disposizione di cui al comma precedente importa la decadenza dall'assegnazione.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1964-03-09;121~art2 · fonte del testo