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L'atto di concessione per l'esercizio provvisorio per conto dello Stato sara' approvato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per i trasporti, di concerto con il Ministro per il tesoro, sentito il parere del Consiglio di Stato. Nelle stesse forme sara' approvato l'atto di concessione dell'esercizio; ove comporti la concessione di una sovvenzione governativa, esso, invece, sara' approvato con legge. Negli atti di concessione saranno stabilite tutte le modalita' e condizioni nonche' gli obblighi del concessionario e le cause di decadenza da pronunciarsi con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per i trasporti, di concerto con il Ministro per il tesoro, sentito il parere del Consiglio di Stato.

Testo in vigore dal 14 giugno 1954 al 22 dicembre 2008

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urn:nir:stato:legge:1954-05-15;272~art2 · fonte del testo