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Gli utili dell'esercizio provvisorio per conto dello Stato saranno versati al Tesoro. Nel bilancio dell'entrata verra' istituito un apposito capitolo al quale saranno imputati i versamenti. La spesa per eventuali disavanzi, da rimborsarsi alla Societa' concessionaria, dell'esercizio provvisorio per conto dello Stato sara' a carico del Ministero dei trasporti, che vi fara' fronte con gli stanziamenti di cui ai capitoli corrispondenti al capitolo 47 dello stato di previsione della spesa del Ministero medesimo per l'esercizio finanziario 1951-52.
Testo in vigore dal 14 giugno 1954 al 22 dicembre 2008
