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Il Ministero dei trasporti - Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione - e' autorizzato a provvedere mediante trattativa privata a quanto necessario per l'impianto della linea elettrica primaria di allacciamento della ferrovia metropolitana alla rete della ditta fornitrice dell'energia elettrica, occorrente per il primo esercizio della ferrovia medesima. Alla spesa necessaria ed ai relativi contributi il Ministero predetto provvedera' con i fondi di cui alla legge 30 novembre 1950, n. 1031.
Testo in vigore dal 14 giugno 1954 al 22 dicembre 2008
