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Saranno registrati col pagamento della imposta fissa di registro l'atto di concessione, quello per l'esercizio provvisorio per conto dello Stato, gli atti addizionali che si rendessero necessari nel corso della concessione, nonche' gli atti da stipulare con la ditta fornitrice dell'energia elettrica per l'impianto della linea di allacciamento di cui al precedente art. 5.
Testo in vigore dal 14 giugno 1954 al 22 dicembre 2008
