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I finanziamenti di cui agli articoli 1 e 3 della presente legge, sulla proposta del Comitato di cui all'art. 3 della legge 3 dicembre 1948, n. 1425, sono autorizzati con decreti del Ministro per il tesoro di concerto coi Ministri specificamente competenti nella speciale destinazione dei finanziamenti. Con tali decreti o con decreti successivi sono stabilite le modalita' e condizioni dei finanziamenti medesimi, in particolare la durata e la misura degli interessi, compreso l'onere per la eventuale fidejussione bancaria di cui al successivo art. 5, nonche' le garanzie che dovranno assistere le operazioni.
Testo in vigore dal 29 maggio 1950 al 16 dicembre 2010
