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I crediti derivanti dai finanziamenti devono essere garantiti da fidejussione bancaria, o da altra garanzia, riconosciute valide. Sono altresi' applicabili ai finanziamenti suddetti le disposizioni di cui all'art. 7 del decreto legislativo luogotenenziale 1 novembre 1944, n. 367, sostituito dall'art. 3 del decreto legislativo 1 ottobre 1947, n. 1075, qualora nel relativo decreto interministeriale sia previsto, quale garanzia, il privilegio speciale a norma di detto articolo.
Testo in vigore dal 29 maggio 1950 al 16 dicembre 2010
