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Ai finanziamenti previsti dalla presente legge ed a tutti gli atti e contratti relativi alle operazioni connesse con i finanziamenti stessi sono estese le disposizioni dell'art. 6 del decreto legislativo luogotenenziale 8 maggio 1946, n. 449, e dell'art. 2 del decreto legislativo 1 ottobre 1947, n. 1075.
Testo in vigore dal 29 maggio 1950 al 16 dicembre 2010
