Concessione di indennizzi e contributi per danni di guerra

Art. 29 — Disposizioni a favore delle aziende del Mezzogiorno

I limiti di cui, al secondo comma dell'articolo precedente sono elevati del 50 per cento per le aziende industriali del Mezzogiorno. Sulla definitiva liquidazione degli indennizzi e dei contributi, a favore delle aziende del Mezzogiorno, e' concessa la maggiorazione del 18 per cento per le aziende industriali e del 5 per cento per le aziende commerciali, artigiane ed agricole. In luogo della maggiorazione del 5 per cento, di cui al precedente comma, e' concessa la maggiorazione del 10 per cento a favore delle aziende commerciali, artigiane ed agricole del Mezzogiorno, che siano state danneggiate o distrutte nei comuni compresi tra quelli indicati nel secondo comma dell'art. 42. Le maggiorazioni stabilite dai precedenti commi si applicano anche all'indennizzo concesso per la, perdita o la distruzione delle merci, delle scorte, dei prodotti finiti e dei semilavorati. Le maggiorazioni medesime si applicano anche quando, con esse si superino i limiti delle quote di indennizzo o di contributo stabiliti dalla presente legge e delle stesse non si tiene conto agli effetti del calcolo della ripartizione delle quote stabilite dal precedente articolo.

Testo vigente dal 31 dicembre 1953

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urn:nir:stato:legge:1953-12-27;968~art29 · fonte del testo