Concessione di indennizzi e contributi per danni di guerra

Art. 24 — Distinzione dei beni ammessi all'indennizzo o al contributo

Per i danni ai beni indicati nella lettera a) dell'articolo 4, nonche' per le merci, le scorte, i prodotti finiti e i materiali semilavorati delle aziende industriali, commerciali e artigiane e le scorte morte circolanti dei fondi rustici, e' ammesso soltanto l'indennizzo. Per tutti gli altri danni e' ammesso l'indennizzo o il contributo, a scelta dell'interessato.

Testo vigente dal 31 dicembre 1953

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urn:nir:stato:legge:1953-12-27;968~art24 · fonte del testo