capo I — DISPOSIZIONI GENERALI
- Art. 1 — Indennizzi e contributi per danni di guerra
- Art. 2 — Rinvio a speciali disposizioni
- Art. 3 — Fatto di guerra
- Art. 4 — Beni ammessi alle provvidenze della legge
- Art. 5 — Beni esclusi dalle provvidenze della legge
- Art. 6 — Trasferimento dell'indennizzo e del contributo
- Art. 7 — Denuncie del danno
- Art. 8 — Comproprietà per quote indivise
- Art. 9 — Surroga nella presentazione della denuncia
- Art. 10 — Prova della proprietà dei Beni
- Art. 11 — Denuncia di provvidenze ottenute - Detrazioni
- Art. 12 — Obbligo di comunicazione da parte delle pubbliche amministrazioni delle provvidenze concesse
- Art. 13 — Decadenze
- Art. 14 — Liquidazioni già effettuate
- Art. 15 — Accertamento dei danni
- Art. 16 — Danni ai beni d'uso domestico Liquidazione e pagamento
- Art. 17 — Danni ad altri beni - Istruttorie
- Art. 18 — Danni verificatisi fuori del territorio dello Stato Liquidazione e pagamento
- Art. 19 — Commissioni provinciali per i danni di guerra
- Art. 20 — Commissione centrale per i danni di guerra
- Art. 21 — Commissione speciale per i danni di guerra verificatisi fuori del territorio nazionale
- Art. 22 — Presentazione di documenti e memorie Obbligo della motivazione
- Art. 23 — Forme della concessione
- Art. 24 — Distinzione dei beni ammessi all'indennizzo o al contributo
- Art. 25 — Base di commisurazione dell'indennizzo
- Art. 26 — Limiti dell'indennizzo per determinati beni
- Art. 27 — Base di commisurazione del contributo
- Art. 28 — Limiti dell'indennizzo e del contributo per tutti gli altri beni
- Art. 29 — Disposizioni a favore delle aziende del Mezzogiorno
- Art. 30 — Modi e termini del ripristino
- Art. 31 — Modalità di pagamento
- Art. 32 — Liquidazione e pagamento dell'indennizzo e del contributo
- Art. 33 — Impignorabilità ed insequestrabilità del contributo
- Art. 34 — Prescrizioni del contributo o dell'indennizzo concesso
- Art. 35 — Pagamenti gia effettuati