In relazione alle somme trasferite allo Stato ai sensi del precedente art. 1 il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad emettere speciali certificati di credito per il valore nominale fino a lire 60 miliardi, fruttanti interessi, a tasso non superiore a quello posto a carico del Mediocredito a norma dell'art. 2, pagabili in rate semestrali posticipate al 1 gennaio e al 1 luglio di ogni anno. Con decreti dello stesso Ministro saranno determinati i tagli e le caratteristiche dei certificati di credito nonche' il piano di rimborso di essi, da farsi mediante estrazione a sorte, a decorrere dal 1 gennaio 1963. Il termine ultimo per il rimborso dei certificati e' fissato al 31 dicembre 1977. Ai certificati di credito, ai loro interessi ed agli atti ad essi relativi sono estese le esenzioni fiscali ed agevolazioni tributarie contenute negli articoli 3 e 8 della legge 19 dicembre 1952, n. 2356. I certificati medesimi sono equiparati a tutti gli effetti ai titoli di debito pubblico e godono delle garanzie, privilegi e benefici ad essi concessi.

Testo vigente dal 21 dicembre 1957

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1957-12-03;1196~art6 · fonte del testo