Il Mediocredito rimborsera' allo Stato le somme ad esso mutuate con gli interessi, al tasso che sara' stabilito dal Ministro per il tesoro, secondo piani di rimborso che di volta in volta il Ministro stesso fissera' in corrispondenza col piano di ammortamento dei certificati di credito da emettersi a norma del successivo art. 6.

Testo vigente dal 21 dicembre 1957

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urn:nir:stato:legge:1957-12-03;1196~art2 · fonte del testo