L'Ufficio italiano dei cambi e' autorizzato ad accettare in pagamento delle somme trasferite al Tesoro a norma dell'art. 1 e da questo mutuate al Mediocredito i certificati di credito che saranno emessi a norma dell'art. 6 e potra' alienarli, costituirli in pegno ovvero cederli all'Istituto di emissione a rimborso dei suoi debiti.

Testo vigente dal 21 dicembre 1957

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urn:nir:stato:legge:1957-12-03;1196~art7 · fonte del testo