Le convenzioni del Ministero del tesoro con l'Ufficio - italiano dei cambi e con il Mediocredito per regolare le operazioni finanziarie previste dalla presente legge sono soggette all'imposta di bollo e saranno registrate con il pagamento dell'imposta fissa di registro di lire 800.

Testo vigente dal 21 dicembre 1957

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urn:nir:stato:legge:1957-12-03;1196~art8 · fonte del testo