Il secondo comma dell'art. 23 della legge 22 dicembre 1953, n. 955, e' sostituito dal seguente: "Essi sono effettuati in lire; per il calcolo da compiersi nel caso di effetti espressi in valuta estera si applicano i tassi di cambio indicati dall'Ufficio italiano dei cambi, valevoli il primo giorno della settimana in cui si effettua l'operazione. Alla scadenza degli effetti, o anche prima in caso di anticipato ritiro totale o parziale degli stessi, l'importo in lire dovuto al Mediocredito e' calcolato agli stessi tassi di cambio applicati per l'operazione di risconto o anticipazione".

Testo vigente dal 21 dicembre 1957

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urn:nir:stato:legge:1957-12-03;1198~art6 · fonte del testo