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Agli assuntori dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, agli incaricati, utilizzati in base agli articoli 8 e 26 della legge 30 dicembre 1959, n. 1236, e al loro coadiutori, nonche' al personale utilizzato sulle navi traghetto dell'Azienda stessa con contratto a tempo determinato, possono essere concessi premi eccezionali per particolari benemerenze o per prestazioni eccedenti l'orario normale di servizio il cui corrispettivo non possa essere commisurato alla loro durata. Fino al limite individuale di lire 50.000 i premi sono concessi dal direttore generale; per importi superiori provvede il Ministro, sentito il Consiglio di amministrazione.

Testo in vigore dal 22 agosto 1966 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1966-08-06;641~art1 · fonte del testo